PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Negli ospedali dipendenti dalle aziende sanitarie locali, negli ospedali costituiti in aziende ospedaliere e in aziende ospedaliere universitarie, negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e nelle strutture sanitarie private accreditate, ai servizi di anestesia e rianimazione, e comunque ai medici specialisti in tale disciplina, è riconosciuta la competenza professionale in terapia intensiva, in terapia antalgica e in terapia iperbarica».